Il decreto legislativo n. 112 del 1998 e i D.P.R. 447/1998 e 440/2000 conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi. Tali competenze sono svolte da ogni comune, anche in forma associata con altri comuni ed enti locali, mediante un'unica struttura amministrativa responsabile dell'intero procedimento amministrativo denominata Sportello Unico. Lo Sportello Unico è in grado di garantire l'accesso al cittadino a tutte le informazioni riguardanti le procedure autorizzatorie e le attività di servizio ed assistenza alle imprese.
Sono previste due tipologie di procedimento:
· Procedimento Semplificato
· Procedimento Mediante Autocertificazione.
Per quanto riguarda il procedimento Semplificato il soggetto interessato presenta un'unica domanda allo Sportello Unico. Il responsabile, dopo aver verificato la completezza della documentazione ed aver eventualmente provveduto a chiederne l'integrazione ( entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ) , valuta i profili di propria competenza e trasmette la documentazione a tutte le autorità di volta in volta competenti quali ad esempio l'A.S.L. , il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e così via ( le autorità interpellate avranno a disposizione 60 giorni per pronunciarsi ). Qualora vi sia un parere negativo da parte di una delle amministrazioni competenti, l'interessato viene informato immediatamente ( comunque entro i 3 giorni successivi ) dal responsabile del procedimento. A questo punto l'interessato può lasciare decadere la domanda oppure richiedere ( entro 20 giorni dalla notifica dei pareri ) la convocazione della Conferenza dei Servizi al fine di consentire un esame ponderato del proprio progetto ed accertare le eventuali modifiche necessarie per superare la pronuncia negativa. La convocazione della Conferenza dei Servizi è inoltre convocata dal responsabile del procedimento qualora nei 60 giorni solo alcune amministrazioni abbiano espresso il proprio parere. Il verbale della conferenza dei Servizi, qualora attesti l'avviso favorevole degli uffici competenti, equivale alle autorizzazioni necessarie.
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Il procedimento mediante autocertificazione può essere scelto dal soggetto interessato qualora non ricorrano le circostanze previste dall'art. 27 del decreto legislativo n. 112/1998. La procedura prevista dall'art. 6 del regolamento non è pertanto applicabile per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, di produzione di materiale di armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e per il deposito temporaneo, lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti.
Secondo l'art. 6, comma 1, del regolamento, la stessa procedura non può inoltre riguardare le materie di cui all'art. 1, comma 3, del regolamento stesso, e cioè tutti i casi in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, ovvero debbano applicarsi le disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ovvero la disciplina in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, che saranno disciplinate e riordinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge comunitaria n. 128/1998.
L'autocertificazione non può, infine, riguardare le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di un'apposita autorizzazione. Il soggetto interessato correda alla domanda alla struttura unica un'autocertificazione, da esso sottoscritta unitamente a professionisti abilitati o a società di professionisti, attestante la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, di sicurezza degli impianti e di tutela sanitaria ed ambientale. Il responsabile dello Sportello Unico, dopo aver verificato la documentazione, trasmette copia della domanda alle altre amministrazioni interessate. Trasmette inoltre copia della domanda alla Regione competente e agli altri comuni interessati, in ragione della loro contiguità, alla realizzazione dell'impianto, che potranno pertanto effettuare a loro volta le verifiche ed effettuare le segnalazioni ritenute più opportune. Parallelamente si avvia il procedimento per il rilascio della concessione edilizia. E' prevista la possibilità di richiedere l'integrazione dei documenti: per una sola volta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la realizzazione del progetto "si intende autorizzata" in conformità alle autocertificazioni prodotte.L'impresa è comunque tenuta a comunicare alla struttura l'avvio dei lavori, al fine di consentire i necessari controlli. Il regolamento prevede, qualora si rendano necessarie modifiche al progetto, la convocazione del soggetto richiedente per una audizione, alla quale potranno ovviamente partecipare responsabili e tecnici degli uffici competenti ed il cui verbale vincola le parti, qualora le modifiche al progetto concordate siano compatibili con le disposizioni applicabili. Viceversa, nel caso di impianti a struttura semplice, quali individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, il termine per l'avvio dei lavori è ridotto a 45 giorni, ferma restando la necessità della concessione edilizia.
Sono configurabili moduli "misti" dei due procedimenti ( cioè che si avvalgano delle semplificazioni procedurali di cui all'art.4 e, al contempo, consentano di ricorrere all'autocertificazione di cui all'art. 6 ) nei casi in cui la normativa comunitaria prevede la necessità di un'apposita autorizzazione.
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